Reperibilità

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del servizio di reperibilità del personale dipendente, istituto del salario accessorio previsto dal CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, ed in particolare dall’art. 23 del CCNL 14.09.2000 e successivi contratti integrativi.

Il Servizio di Pronta Reperibilità costituisce un servizio essenziale dell’Ente, poiché consente di assicurare il pronto intervento per i compiti demandati all’Amministrazione comunale nell’ambito della Protezione Civile e di tutti i servizi forniti dall’Ente. In particolare, esso consente di far fronte alla necessità di eventuali interventi urgenti ed inderogabili, nell’ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune, e del rispetto di Leggi e Regolamenti, oltre che di un pronto espletamento delle attività necessarie al contrasto di improvvise necessità non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.

Lo scopo del servizio è quello di assicurare che il personale intervenga in caso di insorgenza di una emergenza durante le ore di chiusura delle strutture comunali.

E’ esclusa dal Servizio di Pronta Reperibilità ogni attività cui l’Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell’articolazione dell’orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

Art. 5 –  Compiti dell’addetto alla reperibilità

Il dipendente, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; a tal fine dovrà fornire all’Amministrazione il recapito telefonico della propria abitazione in modo da essere sempre rintracciabile anche nel caso in cui il telefono cellulare in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili.

Il dipendente reperibile deve inoltre:

  • recarsi, prima dell’inizio del proprio turno, dal reperibile del turno precedente perprendere in consegna il telefono cellulare controllandone l’integrità;
  • verificare se dal suo ultimo turno vi sono state eventuali situazioni modificate all’interno delle strutture di competenza;
  • segnalare al responsabile, durante l’orario di ufficio, eventuali impedimenti sopraggiunti per forza maggiore e chiedere la sostituzione;
  • chiedere la sostituzione, consegnando il telefono cellulare al reperibile del turno successivo, in caso di impedimenti di forza maggiore se gli stessi si determinano dopo l’orario di apertura dell’ufficio del responsabile;
  • comunicare al responsabile l’avvenuta sostituzione immediatamente all’apertura degli uffici;

Il dipendente di turno, entro 30 minuti dalla chiamata, deve recarsi sul luogo dell’emergenza e verificare se con semplici manovre sia possibile rimediare all’emergenza, nel qual caso provvede, o, in alternativa, coinvolge Enti, ditte o mezzi di soccorso appropriati (es. Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia locale, Ditte appaltatrici di noleggio mezzi ecc.).

Al termine di ogni intervento deve essere redatto un verbale relativo alle chiamate ricevute e all’intervento effettuato, che dovrà essere inoltrato al Responsabile del Servizio di Reperibilità all’apertura degli uffici.

Per ciascuna chiamata nel verbale vanno annotati:

  • la provenienza;
  • l’ora e la data;
  • la natura del guasto o dell’evento verificatosi;
  • i provvedimenti adottati;
  • l’eventuale personale intervenuto.

Art. 6 –  Modalità di allertamento della persona reperibile

In ogni Ufficio e all’Albo pretorio dovrà essere affisso, in punti strategici, l’elenco aggiornato delle persone reperibili ed il loro recapito telefonico.

La persona reperibile può essere allertata:

  • Telefonicamente;
  • Direttamente da una personadell’amministrazione comunaledove è in atto una emergenza;
  • Dai cittadini che hanno riscontrato una situazione di emergenza.

Art. 7  –  Compenso per i turni di reperibilità

L’indennità di reperibilità è compensata nel modo stabilito dall’ art.26 del  CCNL 14.09.2000.

Al dipendente che, posto in reperibilità, intervenga al di fuori del normale orario di servizio spetta un compenso aggiuntivo previsto per il lavoro straordinario, ovvero, a richiesta del dipendente, riposo compensativo, per un numero di ore corrispondenti a quelle di durata dell’intervento. Il pagamento della prestazione straordinaria non è compreso nel tetto delle ore di lavoro straordinario previsto dai vigenti contratti di lavoro.

Qualora il turno di reperibilità cada in un giorno festivo, spetta al dipendente un riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.

La contabilizzazione e la liquidazione dei turni di reperibilità del dipendente e delle ore impegnate dallo stesso in interventi scaturiti da eventi e situazioni di emergenza,  spetta al Responsabile del Servizio Personale.

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risulti non reperibile nei modi previsti dal precedente Art. 6 e/o non intervenga entro il limite temporale, e del fatto non sia riscontrabile la causa di forza maggiore, decade dal beneficio economico maturato per l’intero turno e per l’intervento, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi e le responsabilità civili e penali.

Art 8 – Utilizzo dei mezzi

Per raggiungere il luogo dell’emergenza, per ritornare al luogo di partenza e per i trasferimenti dovuti a seguito dell’emergenza, la persona reperibile dovrà utilizzare il mezzo di trasporto comunale.

In caso di mancanza dei mezzi comunali sarà autorizzato l’utilizzo del mezzo personale del personale reperibile.

Art 9 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento abroga ogni precedente atto e/o provvedimento, in quanto in contrasto e incompatibile con il presente.

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione all’Albo pretorio.